PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge, al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute nel settore della distribuzione al dettaglio con carattestiche di uniformità e omogeneità dei prodotti erboristici sul territorio nazionale, disciplina:

          a) le attività di coltivazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio delle piante officinali, loro parti, droghe e relativi derivati che, per loro natura, trovano motivo d'uso con la denominazione di «prodotto erboristico»;

          b) la presentazione del prodotto erboristico, al fine di garantire al consumatore sia i termini qualitativi che la corretta conoscenza della destinazione d'uso;

          c) i requisiti professionali dell'erborista ai quali è subordinato il riconoscimento della sua idoneità ad esercitare le attività di raccolta di piante officinali selvatiche nonché di produzione e di commercio del prodotto erboristico;

          d) i prodotti che possono essere allestiti e venduti negli esercizi denominati «erboristerie»;

          e) l'impiego della denominazione di «erboristeria» nelle insegne degli esercizi commerciali, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitarie nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese.

      2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di commercializzazione di piante, loro parti e loro derivati, destinati all'uso alimentare e dietetico, nonché i prodotti classificati come integratori alimentari.

 

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Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono:

          a) per «parti di piante officinali» o «parti»: le sezioni definite secondo la nomenclatura convenzionale della botanica;

          b) per «droga»: la porzione di pianta cui si riconosce la primarietà di apporto in fitocomplesso e in principio attivo peculiare;

          c) per «derivati»: le forme di presentazione con le quali è possibile proporre i fitocomplessi comunque ottenuti dalle piante officinali;

          d) per «prodotti erboristici», ogni preparazione a base di piante officinali destinate ad agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche degli organismi stessi. A tale fine costituiscono prodotto erboristico:

              1) le piante, eventualmente anche intere, vendute allo stato di prodotto essiccato;

              2) le parti separate, selezionate e vendute allo stato di prodotto essiccato;

              3) le droghe selezionate e vendute allo stato di prodotto essiccato;

              4) le miscele di piante o di parti o di droghe ottenute anche estemporaneamente o preconfezionate industrialmente;

              5) i derivati proposti singolarmente o in miscela in tutte le forme di preparazione estemporanea o di prodotti preincartati realizzati in erboristeria;

          e) per «prodotto alimentare»: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e successive modificazioni;

 

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          f) per «prodotti erboristici preconfezionati»: le unità di vendita destinate ad essere presentate come tali al consumatore, costituite dai prodotti di cui alla lettera d) e dall'imballaggio in cui sono stati immessi dal produttore autorizzato prima di essere posti in vendita, in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;

          g) per «preparazione estemporanea di prodotti erboristici»: la miscelazione di piante officinali essiccate o parti di esse effettuata all'interno dell'erboristeria su richiesta del cliente;

          h) per «prodotti erboristici preincartati»: le miscele di piante officinali essiccate o parti di esse preparate all'interno dell'erboristeria ai fini della vendita immediata;

          i) per «farmaci vegetali tradizionali»: i prodotti disciplinati dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

          l) per «cosmetici»: i prodotti disciplinati dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni;

          m) per «prodotti omeopatici»: i prodotti disciplinati dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

      2. I prodotti erboristici non possono derivare da piante geneticamente modificate e devono essere conformi alla normativa vigente in materia di prodotti fitosanitari.

Art. 3.
(Tabella).

      1. Le piante, le loro parti, le droghe e gli altri prodotti naturali utilizzabili come tali o come materie prime da cui ottenere i prodotti erboristici sono ricompresi in una tabella, predisposta e aggiornata ai sensi del presente articolo.
      2. La tabella di cui al comma 1 è predisposta con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute,

 

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adottato di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della Commissione di cui all'articolo 12, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. La tabella di cui al comma 1 riporta, ove necessario, la dose massima per parte di pianta e per tipo di derivato alla quale le singole piante, loro parti e droghe possono essere utilizzate come prodotti erboristici ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2. La tabella di cui al comma 1 riporta anche i criteri di purezza e gli altri requisiti obbligatori delle piante, loro parti, droghe e di altri prodotti naturali elencati e le relative metodiche analitiche.
      4. La tabella di cui al comma 1 è aggiornata almeno una volta l'anno con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della Commissione di cui all'articolo 12.
      5. La vendita al dettaglio dei prodotti erboristici inclusi nella tabella di cui al comma 1 è riservata ai soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 5, comma 2, nonché in possesso delle previste autorizzazioni alla vendita.

Art. 4.
(Sviluppo della coltivazione delle piante officinali e autorizzazione per la raccolta spontanea).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione della produzione nazionale di piante officinali, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme vigenti nazionali e dell'Unione europea, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere:

          a) l'istituzione, anche nell'ambito e con la partecipazione di istituti universitari e di ricerca pubblici e privati, di centri di assistenza e di documentazione:

              1) sulle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle che utilizzano metodi

 

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di coltura ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220;

              2) sulla lavorazione delle piante officinali, in grado di fornire informazioni e notizie relative all'acclimatamento, alla produzione di semi e di altro materiale riproduttivo, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla difesa della biodiversità, alla sperimentazione agrotecnica, all'analisi e ai controlli sulle medesime piante;

          b) iniziative volte a incentivare la coltivazione di piante officinali di qualunque specie, adeguando gli interventi alle peculiarità dei terreni, con priorità per quelli montani e svantaggiati, individuati dalle regioni e dalle province autonome stesse. Per le finalità di cui alla presente lettera, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano i contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati per:

              1) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per la coltivazione di piante officinali di qualunque specie, nonché di programmi per la tutela, la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti erboristici;

              2) la realizzazione e la gestione di centri per la raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante officinali di qualunque specie e delle loro parti.

      2. La coltivazione di piante officinali è libera nel territorio nazionale, è assimilata a qualunque attività agricola e deve essere condotta nel rispetto delle norme vigenti e secondo il codice di buona pratica agricola, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999, e secondo le buone pratiche di coltivazione delle piante medicinali e aromatiche adottate a livello europeo. L'azienda coltivatrice di piante officinali può eseguire, al pari di qualunque altra azienda agricola, le operazioni di prima trasformazione, quali il taglio, l'essiccazione, l'imballo e la distillazione, che si rendano necessarie per

 

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la realizzazione di prodotti erboristici commerciabili all'ingrosso.
      3. La raccolta delle piante officinali spontanee da utilizzare per uso erboristico è subordinata al rilascio della specifica autorizzazione da parte della competente autorità sanitaria provinciale. Tale autorizzazione è personale, può riguardare solo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 ed è suscettibile di controllo da parte degli organi a ciò abilitati.

Art. 5.
(Autorizzazioni).

      1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento delle piante, delle loro parti, dei derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali, inclusi nella tabella di cui all'articolo 3, finalizzate alla realizzazione e alla vendita di prodotti erboristici preconfezionati, sono soggette ad autorizzazione del Ministero della salute. A tali fini il Ministro della salute individua, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione stessa.
      2. L'autorizzazione è rilasciata entro due mesi dalla data di presentazione della domanda previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie, dei requisiti tecnici prescritti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, e della presenza di un responsabile del controllo di qualità che può prestare la propria attività anche con rapporto di tipo professionale. Il responsabile del controllo di qualità certifica ciascuna delle fasi del processo produttivo, secondo la normativa vigente. Il responsabile del controllo di qualità deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17,

 

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comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni:

          a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

          b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali;

          c) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996;

          d) diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

          e) diploma di laurea in tecniche erboristiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o in una disciplina inserita nella classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche - classe 24, e che nel piano di studi contempli un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.

      3. Le modificazioni dei dati di cui al comma 2 sono comunicate al Ministero della salute.
      4. I soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione di cui al presente articolo sono tenuti a fornire informazioni ai consumatori sull'uso dei prodotti in vendita e ad esporre un'etichetta indicante la composizione dei medesimi prodotti.

Art. 6.
(Utilizzo della denominazione di «erboristeria»).

      1. Possono utilizzare la denominazione di «erboristeria», nelle insegne degli esercizi commerciali, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitarie nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, esclusivamente gli esercizi commerciali, il cui titolare, in possesso dei requisiti richiesti per

 

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l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, e delle normative regionali di settore, sia altresì in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge.
      2. L'attività commerciale di erboristeria è denominata «comparto di erboristeria» quando è inserita nell'esercizio di una farmacia.
      3. L'esercizio dell'attività commerciale di erboristeria, anche organizzata in forma societaria, è subordinato alla sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al rappresentante legale o ad un suo delegato o preposto presente in ogni singolo punto di vendita.
      4. L'esercizio dell'attività commerciale di erboristeria può essere gestita da un dipendente avente i medesimi requisiti previsti dal presente articolo per il titolare.

Art. 7.
(Preparazione dei prodotti erboristici).

      1. La preparazione dei prodotti erboristici sfusi, non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea è riservata a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni:

          a) diploma di laurea in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche;

          b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

          c) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996;

 

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          d) diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

          e) diploma di laurea in tecniche erboristiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o inserito nella classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche - classe 24, e che nel piano di studi contempli un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.

      2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì indicate le classi di laurea e di laurea magistrale, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, equivalenti ai titoli di studio di cui al comma 1 e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.
      3. La preparazione dei prodotti erboristici sfusi, non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea inclusi nella tabella di cui all'articolo 3, esclusivamente ai fini della loro vendita al pubblico, può avvenire anche all'interno dei locali nei quali si effettua la vendita al pubblico, sempreché gli stessi abbiano adeguate condizioni igienico-sanitarie accertate ai sensi dell'articolo 11.
      4. L'esercizio dell'attività di preparazione dei prodotti erboristici e derivati sfusi, non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea è soggetto ad autorizzazione rilasciata entro due mesi dalla data di presentazione della relativa domanda dall'azienda sanitaria locale competente per territorio previa verifica dei requisiti tecnici previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni.

 

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Art. 8.
(Vendita dei prodotti erboristici).

      1. I prodotti erboristici possono essere venduti sia come prodotti preconfezionati, sia come prodotti preincartati, sia allo stato sfuso e possono essere composti e preparati in maniera estemporanea dal farmacista o dall'erborista limitatamente alle piante, alle loro parti, alle droghe e agli altri prodotti naturali inclusi nella tabella di cui all'articolo 3.
      2. Le piante, le loro parti e le droghe comprese nella tabella di cui all'articolo 3, vendute allo stato sfuso, sono cedute al pubblico in confezioni che devono sempre indicare il nome della pianta o delle piante miscelate, in caso di miscellanea la composizione qualitativa e quantitativa e le rispettive percentuali, la ragione sociale, l'indirizzo dell'esercizio commerciale ed eventuali avvertenze. I prodotti di cui al presente comma sono esposti nei locali di vendita al dettaglio in contenitori recanti in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili, le seguenti indicazioni:

          a) la denominazione comune e il nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte della pianta contenuta;

          b) la natura spontanea o coltivata della pianta, il metodo e il luogo di raccolta;

          c) la data di raccolta e di confezionamento nonché il luogo di confezionamento;

          d) il numero di lotto;

          e) il metodo di preparazione e l'eventuale trattamento con fitofarmaci al fine di consentire la conservazione;

          f) le modalità di conservazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

          g) la data di scadenza e di confezionamento;

 

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          h) l'indicazione dell'eventuale pericolo, in base alla normativa vigente sulla etichettatura dei prodotti pericolosi;

          i) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del trasformatore o del responsabile della commercializzazione del prodotto;

          l) il prezzo per unità di vendita, che deve essere altresì riportato in un listino consultabile dal pubblico;

          m) le eventuali controindicazioni e avvertenze e le interazioni farmacologiche, con particolare attenzione ai bambini, alle donne in gravidanza e in allattamento.

      3. I prodotti erboristici preincartati sono ceduti al pubblico in confezioni che devono sempre indicare il nome della pianta o delle piante miscelate, in caso di miscellanea la composizione qualitativa e quantitativa, la ragione sociale, l'indirizzo dell'esercizio commerciale ed eventuali avvertenze, specie per ciò che concerne le modalità di conservazione e l'eventuale necessità di adottare particolari accorgimenti, nonché il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.
      4. Le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e i preparati «erboristici», decorsa la data di scadenza di cui al comma 2, lettera, g), non possono essere venduti.
      5. È autorizzata la vendita negli esercizi commerciali denominati «erboristerie», in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della presente legge, dei medicinali di origine vegetale tradizionali disciplinati ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
      6. È autorizzata la vendita negli esercizi commerciali denominati «erboristerie», in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge, dei medicinali omeopatici disciplinati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

 

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Art. 9.
(Etichettatura dei prodotti erboristici preconfezionati).

      1. I prodotti erboristici preconfezionati riportano sulla confezione o sulle etichette, in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili, le indicazioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), specificando le eventuali modalità di utilizzazione da parte dei bambini, e l), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la dizione «prodotto erboristico» seguita dalle parole «perciò senza attività terapeutica documentata» e le indicazioni relative alla denominazione comune, al nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dalla parte della pianta contenuta e dalle indicazioni d'uso relative alle funzioni svolte come indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge. La denominazione comune e la dizione «prodotto erboristico» sulle confezioni dei prodotti erboristici preconfezionati sono riportate anche in caratteri braille. Resta fermo l'obbligo delle indicazioni redatte congiuntamente nelle due lingue nei territori della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 10.
(Immissione in commercio).

      1. I soggetti che intendono immettere in commercio prodotti erboristici preconfezionati trasmettono al Ministero della salute, prima dell'immissione in commercio, le etichette. Il Ministero della salute può richiedere ulteriori, specifiche informazioni sulle indicazioni riportate nell'etichetta, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, il prodotto può essere immesso in commercio.

 

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Art. 11.
(Vigilanza igienico-sanitaria).

      1. Al Ministero della salute spetta la vigilanza igienico-sanitaria sulle piante, sulle loro parti e sui prodotti di cui alla presente legge all'atto dell'importazione dall'estero o dell'immissione in commercio sul territorio nazionale, ferme restando le competenze attribuite ad altre autorità dalle norme vigenti.
      2. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti erboristici spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che la esercitano mediante le aziende sanitarie locali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Commissione tecnico-scientifica).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, nomina una Commissione tecnico-scientifica, di seguito denominata «Commissione», composta da quindici membri incluso il presidente.
      2. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto superiore di sanità o da un funzionario dello stesso Istituto delegato dal presidente ed è composta da:

          a) quattro membri esperti nelle discipline attinenti alla valutazione delle caratteristiche delle piante officinali e alla loro commercializzazione designati, rispettivamente, due dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e uno dal Ministro dello sviluppo economico;

          b) tre membri esperti nelle materie di cui alla lettera a), individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra docenti

 

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dei corsi di laurea che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;

          c) sette membri designati:

              1) uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

              2) uno dai produttori erboristici;

              3) due dalle associazioni di categoria degli erboristi che esercitano la gestione del commercio al dettaglio dei prodotti erboristici;

              4) uno dalla Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani;

              5) uno dalle organizzazioni professionali agricole;

              6) uno dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

      3. I componenti della Commissione durano in carica due anni e sono rinnovabili per non più di due incarichi successivi. L'istituzione e il funzionamento della Commissione non comportano oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura.
      4. La Commissione svolge funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro della salute, per le finalità di cui all'articolo 3, commi 2 e 4.

Art. 13.
(Ricerca finalizzata).

      1. Nell'ambito dei programmi di ricerca finalizzata del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei limiti delle risorse a essi attribuite in base alla normativa vigente, sono finanziati specifici progetti volti allo studio e alla valorizzazione delle piante officinali e delle relative tecniche di coltivazione e di trasformazione.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero

 

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dell'università e della ricerca dei progetti aventi gli obiettivi previsti dal comma 1 e da esse finanziati.

Art. 14.
(Tutela della flora).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le attività finalizzate alla protezione della flora prevedendo i limiti quantitativi di specie e i limiti temporali entro i quali sono consentite, anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato:

          a) la libera raccolta da parte dei raccoglitori erboristi diplomati e degli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, delle piante officinali spontanee, a scopo produttivo-industriale o commerciale;

          b) la libera raccolta da parte di singoli delle piante officinali spontanee, per uso e consumo personali.

Art. 15.
(Promozione della cultura erboristica).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi programmi informativo-educativi relativi alla gestione del sistema sanitario, possono promuovere, attraverso i comuni, le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria degli erboristi e dell'Ordine dei farmacisti, la conoscenza delle piante officinali indigene ed esotiche utilizzabili per la preparazione di prodotti erboristici, assicurando la corretta formazione per il loro riconoscimento, il corretto orientamento per il loro uso anche con riferimento alle tradizioni popolari, nonché la necessaria cultura per la protezione e lo sviluppo del patrimonio vegetale naturale indigeno quale risorsa bio

 

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logica per il benessere umano, animale e vegetale.

Art. 16.
(Importazione).

      1. L'importazione dagli Stati non appartenenti all'Unione europea dei prodotti erboristici preconfezionati è soggetta ad autorizzazione del Ministero della salute, che verifica la rispondenza di tali prodotti ai requisiti previsti dalla presente legge.
      2. Il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 17.
(Pubblicità).

      1. La presentazione alla vendita e la pubblicità dei prodotti erboristici non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche e sulle proprietà del prodotto e non devono essere tali da indurre ad attribuire allo stesso proprietà e funzioni diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d). Alla pubblicità dei prodotti erboristici si applicano altresì le disposizioni della parte II, titolo III, capo II, sezione I, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 18.
(Disposizioni transitorie).

      1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di trasformazione e di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro

 

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derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali ai fini della produzione di prodotti erboristici preconfezionati possono proseguire le medesime attività, fatto salvo quanto previsto al comma 3, a condizione che entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore presentino al Ministero della salute la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 5.
      2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività previste dagli articoli 7 e 8 o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche all'ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, e che sono in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o del diploma di laurea in scienze biologiche o in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina e chirurgia o in scienze agrarie o del diploma universitario in tecniche erboristiche ovvero del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia, possono continuare a svolgere le medesime attività.
      3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, senza essere in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o degli altri titoli di cui al comma 2 del presente articolo, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività previste dagli articoli 7 e 8 della presente legge o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche all'ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, possono continuare a svolgere le medesime attività a condizione che superino un apposito esame di idoneità, che può essere sostenuto al termine di un corso di aggiornamento, istituito o riconosciuto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
 

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secondo modalità compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa e in base a programmi predisposti di intesa con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute. L'esame di idoneità deve essere superato entro tre anni dalla data di inizio del corso di aggiornamento. Agli eventuali oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di aggiornamento si fa fronte mediante contributi versati dagli iscritti, secondo modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, dalla cui attuazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      4. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che hanno esercitato l'attività di erborista da almeno un quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 3 del presente articolo.
      5. I prodotti erboristici preconfezionati in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere venduti per un periodo non superiore a trentasei mesi a decorrere dalla medesima data.

Art. 19.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 5, commi 1, 2 e 4, svolge attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento delle piante, delle loro parti, dei derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali al fine di realizzare prodotti erboristici preconfezionati senza autorizzazione del Ministero della salute o senza comunicare al Ministero della salute le modificazioni dei dati di cui al citato articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 euro a 774,69 euro.
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione degli articoli 8 e 9,

 

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confeziona, detiene per vendere o vende prodotti erboristici che non riportano sulle confezioni le indicazioni elencate all'articolo 8 o che non rispettano le norme in materia di etichettatura di cui all'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 euro a 516,46 euro e con la confisca e la distruzione del prodotto. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 10.
      3. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio dei prodotti erboristici senza essere in possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 euro a 516,46 euro. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
      4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 17, effettua la pubblicità dei prodotti erboristici inducendo in errore l'acquirente sulle caratteristiche e sulle proprietà del prodotto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 309,87 euro a 7.746,85 euro e con la confisca e la distruzione del prodotto.

Art. 20.
(Abrogazioni).

      1. La legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, il regolamento di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, e successive modificazioni, il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, la legge 9 ottobre 1942, n. 1421, e successive modificazioni, e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, sono abrogati.

Art. 21.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.